DOCG

La D.O.C.G. è riservata a quei vini aventi già la D.O.C. da almeno cinque anni, che oltre ad avere speciali pregi organolettici, abbiano acquisito una particolare fama e siano ritenuti di particolare pregio. Oltre ai controlli previsti per l’ottenimento del marchio D.O.C., per i vini D.O.C.G. è prevista anche un’analisi sensoriale di assaggio eseguita da un’apposita commissione. Il mancato rispetto dei requisiti stabiliti impedisce la messa in commercio del vino con la dicitura D.O.C.G.

Castel del Monte Bombino Nero


Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Bombino Nero” deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Bombino nero minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale” (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Bombino Nero, art.2)
Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Bombino Nero” devono essere prodotte in una zona che comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle, Toritto e l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto. (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Bombino Nero, art.3)

Castel del Monte Nero di Troia Riserva


Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia Riserva” deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nero di Troia minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale”. (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Nero di Troia Riserva, art.2)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia Riserva” devono essere prodotte in una zona che comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto. (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Nero di Troia Riserva, art.3)

Castel del Monte Rosso Riserva


Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva” deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nero di Troia minimo 65%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale” (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Rosso Riserva, art.2)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva” devono essere prodotte in una zona che comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto. (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Rosso Riserva, art.3)

Primitivo di Manduria Dolce Naturale


La denominazione di origine controllata e garantita “Primitivo di Manduria dolce naturale” è riservata al vino proveniente da vigneti aventi in ambito aziendale la composizione ampelografica: 100% Primitivo (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Primitivo di Manduria dolce naturale, art.2)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del “Primitivo di Manduria dolce naturale” ricade nelle province di Taranto e Brindisi (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Primitivo di Manduria dolce naturale, art.3)

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