La D.O.C.G. è riservata a quei vini aventi già la D.O.C. da almeno cinque anni, che oltre ad avere speciali pregi organolettici, abbiano acquisito una particolare fama e siano ritenuti di particolare pregio. Oltre ai controlli previsti per l’ottenimento del marchio D.O.C., per i vini D.O.C.G. è prevista anche un’analisi sensoriale di assaggio eseguita da un’apposita commissione. Il mancato rispetto dei requisiti stabiliti impedisce la messa in commercio del vino con la dicitura D.O.C.G.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Bombino Nero” deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Bombino nero minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale” (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Bombino Nero, art.2)
Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Bombino Nero” devono essere prodotte in una zona che comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle, Toritto e l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto. (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Bombino Nero, art.3)
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia Riserva” deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nero di Troia minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale”. (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Nero di Troia Riserva, art.2)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia Riserva” devono essere prodotte in una zona che comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto. (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Nero di Troia Riserva, art.3)
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva” deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nero di Troia minimo 65%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale” (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Rosso Riserva, art.2)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva” devono essere prodotte in una zona che comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto. (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Rosso Riserva, art.3)
La denominazione di origine controllata e garantita “Primitivo di Manduria dolce naturale” è riservata al vino proveniente da vigneti aventi in ambito aziendale la composizione ampelografica: 100% Primitivo (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Primitivo di Manduria dolce naturale, art.2)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del “Primitivo di Manduria dolce naturale” ricade nelle province di Taranto e Brindisi (Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Primitivo di Manduria dolce naturale, art.3)